730 precompilato: detraibile l'affitto dello studente fuori sede
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Il 730 precompilato non include il contratto di locazione dello studente fuori sede. I genitori, quindi, che hanno figli iscritti a corsi universitari in atenei non ubicati nel proprio Comune di residenza, dovranno prestare molta attenzione al modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate, in quanto le spese di locazione non vi saranno indicate; andranno perciò integrate tramite lo stesso sito dell'Agenzia oppure con l'ausilio di un intermediario fidato (CAF o commerdialista).
Dal 2012, poi, riguardo alla detrazione sulle spese d’affitto riservata agli studenti fuori sede, è stata introdotta un’importante novità che ha esteso il beneficio dello sconto Irpef anche alle spese sostenute dai ragazzi che studiano all’estero, in paesi membri dell’Unione Europea o comunque in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. L’allargamento del beneficio è stato deciso dal Governo Monti con l’articolo 16 della Legge 217/2011, entrata appunto in vigore il 1° gennaio del 2012.
Tutto nasce dalla necessità di adeguare la normativa nazionale agli standard della legge continentale riguardo alla detraibilità delle spese di affitto. Ecco dunque che il suddetto articolo della legge Monti ha integrato la lettera i-sexies dell’articolo 15, primo comma, del Tuir, che regolava appunto la detrazione escludendo però gli studenti italiani iscritti in atenei dell’Ue. A seguito della modifica, quindi, è stato aggiunto che “alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite”, la detrazione prevista per lo studente fuori sede in Italia si applica anche “sui canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo”.
In buona sostanza il legislatore non ha fatto altro che applicare gli stessi principi già validi per le spese sostenute in Italia anche a quelle sostenute all’estero, includendo non solo i titolari di un vero e proprio contratto di locazione, ma anche coloro i quali pagano delle rette a strutture ricettive di diverso tipo, come ad esempio collegi universitari o enti per il diritto allo studio. Ai fini della detrazione sarà dunque fondamentale il rispetto di due requisiti: la sede dell’università deve essere almeno a cento chilometri dal comune di residenza dello studente e, comunque, in un’altra provincia; l’alloggio inoltre deve trovarsi nel comune dell’ateneo o in uno limitrofo.
All’atto pratico lo sconto, che si applica nella misura del 19% su una spesa complessiva di 2.633 euro, spetterà o allo studente (qualora possegga un suo reddito) oppure a entrambi i genitori che potranno quindi suddividersela al 50%. In alternativa il beneficio sarà goduto dal singolo genitore che abbia fiscalmente a carico il figlio. Di conseguenza, anche ipotizzando di spendere 3mila euro d’affitto nell’anno d’imposta, il massimo sconto ottenibile sarà comunque pari a 500 euro, cioè il 19% di 2.633. C’è poi da precisare, specialmente per i genitori con più figli a carico al 50%, che lo stesso limite di 2.633 euro, oltre a essere applicabile su ciascun figlio, è anche applicabile alla spesa effettuata da ciascun genitore. In termini pratici, se ad esempio ci fossero due figli a carico, ciascun genitore, pur avendo speso 3mila euro per un figlio e 3mila per l’altro, potrebbe comunque portarsi in detrazione, nel complesso, il 19% di 2.633 euro. |
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