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L'Assegno Regionale al Nucleo Familiare
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L’assegno regionale al nucleo familiare (previsto dalla legge regionale n. 1/2005) viene erogato a partire dal primo figlio fino al compimento del 7° anno di età e dal secondo figlio fino al compimento del 18° anno di età.

Se nel nucleo familiare è presente un figlio disabile (invalidità pari almeno al 74% nonché i ciechi civili e sordomuti) l’assegno viene erogato a prescindere dall’età.

Nel caso di più figli di cui uno solo minorenne, l’assegno viene erogato fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo.

Sono equiparati ai figli minorenni:

  • i figli maggiorenni se disabili;
  • i nipoti in linea retta minorenni, ovvero maggiorenni se disabili;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale minorenni, orfani di entrambi i genitori;
  • i fratelli, le sorelle ed i/le nipoti in linea collaterale disabili;
  • i minori affidati dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 184/1983, nonché i maggiorenni disabili posti sotto la tutela, la curatela, l’amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita del/della richiedente, del coniuge o del convivente.

I figli e gli equiparati devono risiedere in un comune della Regione Trentino Alto/Adige/Sueditrol e risultare dallo stato famiglia del richiedente e convivere con lo stesso.

REQUISITI

Possono presentare domanda coloro che hanno un nucleo familiare la cui condizione economica, valutata in base al sistema di calcolo ICEF, non supera determinati limiti e che risiedono da cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o sono coniugati con persona in possesso dei medesimi requisiti.

In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.

Nel caso di cittadini comunitari, che risiedono all’estero e prestano in provincia di Trento la propria attività lavorativa, l’assegno spetta anche se non residenti.

Non possono presentare domanda i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti ai collegi e commissioni.

NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE

È valutato il nucleo familiare composto da:

  • il richiedente genitore e tutti i componenti il suo nucleo anagrafico (salvo avvio cancellazione);
  • il coniuge ovvero il genitore del figlio più giovane, anche se ha diversa residenza anagrafica;
  • i soggetti affidati, le persone accolte nel nucleo con provvedimento o in base a progetti di solidarietà internazionale anche se hanno diversa residenza anagrafica.

Il coniuge separato legalmente, quello divorziato o l’altro genitore del figlio più giovane, che risiedono altrove, non fanno parte del nucleo familiare quando:

  • versano regolarmente l’assegno di mantenimento o comunque adempiono o hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Tribunale;
  • è stata presentata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori dei figli per i quali si chiede l’assegno, nei casi previsti dall’art. 3 L. n. 898/1970;
  • non hanno riconosciuto i figli;
  • sono stati esclusi dalla potestà dei figli o è stato adottato nei loro confronti il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • hanno abbandonato il nucleo familiare, sono irreperibili o non collaborano a fornire i dati per la dichiarazione ICEF e questi fatti sono attestati dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
  • si sono coniugati con un’altra persona o sono genitori di altri figli con i quali vivono;
  • il soggetto che richiede l’assegno, è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall’altro genitore.

Le badanti con regolare contratto che prestano assistenza a un componente il nucleo familiare, anche se hanno la stessa residenza anagrafica, fanno nucleo familiare a se stante con i propri familiari.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda può essere presentata in ogni momento con le modalità stabilite per la “domanda unica” e decorre dal mese successivo a quello di presentazione. Qualora la domanda venga presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del bambino, l’assegno spetta a decorrere dal mese successivo a tale data.

Per percepire l’assegno al nucleo familiare continuativamente la domanda dovrà essere inoltrata in via anticipata fra il 1° luglio e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

 
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