L’assegno regionale al nucleo familiare (previsto dalla legge regionale n. 1/2005) viene erogato a partire dal primo figlio fino al compimento del 7° anno di età e dal secondo figlio fino al compimento del 18° anno di età.
Se nel nucleo familiare è presente un figlio disabile (invalidità pari almeno al 74% nonché i ciechi civili e sordomuti) l’assegno viene erogato a prescindere dall’età.
Nel caso di più figli di cui uno solo minorenne, l’assegno viene erogato fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo.
Sono equiparati ai figli minorenni:
- i figli maggiorenni se disabili;
- i nipoti in linea retta minorenni, ovvero maggiorenni se disabili;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale minorenni, orfani di entrambi i genitori;
- i fratelli, le sorelle ed i/le nipoti in linea collaterale disabili;
- i minori affidati dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 184/1983, nonché i maggiorenni disabili posti sotto la tutela, la curatela, l’amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita del/della richiedente, del coniuge o del convivente.
I figli e gli equiparati devono risiedere in un comune della Regione Trentino Alto/Adige/Sueditrol e risultare dallo stato famiglia del richiedente e convivere con lo stesso.
REQUISITI
Possono presentare domanda coloro che hanno un nucleo familiare la cui condizione economica, valutata in base al sistema di calcolo ICEF, non supera determinati limiti e che risiedono da cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o sono coniugati con persona in possesso dei medesimi requisiti.
In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
Nel caso di cittadini comunitari, che risiedono all’estero e prestano in provincia di Trento la propria attività lavorativa, l’assegno spetta anche se non residenti.
Non possono presentare domanda i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti ai collegi e commissioni.
NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE
È valutato il nucleo familiare composto da:
- il richiedente genitore e tutti i componenti il suo nucleo anagrafico (salvo avvio cancellazione);
- il coniuge ovvero il genitore del figlio più giovane, anche se ha diversa residenza anagrafica;
- i soggetti affidati, le persone accolte nel nucleo con provvedimento o in base a progetti di solidarietà internazionale anche se hanno diversa residenza anagrafica.
Il coniuge separato legalmente, quello divorziato o l’altro genitore del figlio più giovane, che risiedono altrove, non fanno parte del nucleo familiare quando:
- versano regolarmente l’assegno di mantenimento o comunque adempiono o hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Tribunale;
- è stata presentata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori dei figli per i quali si chiede l’assegno, nei casi previsti dall’art. 3 L. n. 898/1970;
- non hanno riconosciuto i figli;
- sono stati esclusi dalla potestà dei figli o è stato adottato nei loro confronti il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- hanno abbandonato il nucleo familiare, sono irreperibili o non collaborano a fornire i dati per la dichiarazione ICEF e questi fatti sono attestati dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
- si sono coniugati con un’altra persona o sono genitori di altri figli con i quali vivono;
- il soggetto che richiede l’assegno, è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall’altro genitore.
Le badanti con regolare contratto che prestano assistenza a un componente il nucleo familiare, anche se hanno la stessa residenza anagrafica, fanno nucleo familiare a se stante con i propri familiari.
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda può essere presentata in ogni momento con le modalità stabilite per la “domanda unica” e decorre dal mese successivo a quello di presentazione. Qualora la domanda venga presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del bambino, l’assegno spetta a decorrere dal mese successivo a tale data.
Per percepire l’assegno al nucleo familiare continuativamente la domanda dovrà essere inoltrata in via anticipata fra il 1° luglio e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. |