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Risparmio energetico: niente più obbligo di modello Ire.
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Niente più modello Ire per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che proseguono a cavallo dell’anno e le cui spese siano state dilazionate in più periodi d’imposta.
L’abrogazione dell’obbligo arriva dall’articolo 12 del D.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, cosiddetto decreto “Semplificazioni”, che a partire dal 13 dicembre 2014.

L’adempimento, in effetti, era più burocratico che sostanziale; il non rispetto della scadenza (entro i 90 giorni successivi alla fine dell’anno d’imposta) non implicava l’esclusione dal godimento del beneficio fiscale, che dunque sarebbe stato comunque riconosciuto, ma l’irrogazione di una sanzione che poteva andare da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro. Di conseguenza in un’ottica di “semplificazione” è più che comprensibile la scelta da parte del Governo di abrogare l’invio del modello.

Vediamo allora in termini pratici questo cosa comporta. Fino all’anno scorso, chiunque stesse effettuando dei lavori di risparmio energetico proseguiti da un anno all’altro, e per i quali, nell’anno precedente, aveva già effettuato delle spese, sarebbe stato tenuto a inviare entro il 31 marzo - appunto entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta - una comunicazione all’Agenzia delle Entrate certificando le medesime spese già sostenute. Traducendo con un esempio: un contribuente con lavori finalizzati al risparmio energetico, iniziati nel 2013 e proseguiti nel 2014, per di più con spese già effettuate (totalmente o parzialmente) nel 2013, avrebbe dovuto inviare il modello Ire all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2014 (da ricordare a tal proposito che l’eco-bonus prevede regole diverse rispetto alla normale detrazione sulle ristrutturazioni). Come accennato, l’omesso invio non gli avrebbe fatto perdere la possibilità di cominciare a detrarre il 65% delle spese sostenute nel 2013 nella dichiarazione 730 o Unico/2014, ma gli avrebbe comunque causato l’irrogazione della suddetta sanzione, salata o salatissima.

Viceversa, dal 13 dicembre 2014 l’obbligo dell’Ire non esiste più. Chi, insomma, stesse effettuando opere di risparmio energtico iniziate, pagate e non ultimate nel 2014, entro il 31 marzo 2015 non dovrà inviare nessun modello. Resta inteso, inoltre, che laddove i lavori fossero iniziati nel 2013, o comunque precedentemente al 2014, e continuassero ancora adesso, la soppressione dell’invio è comunque valida in riferimento al passaggio d’anno 2014-2015. Non solo, ma in applicazione del cosiddetto principio del favor rei, scrivono le Entrate nella Circolare 31/E del 2014 (punto 4), “devono ritenersi non applicabili le sanzioni in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014, ndr) per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo”. In sostanza l’Agenzia sta avvisando che con l’abrogazione dell’Ire vengono sanate (se non già contestate) anche le violazioni commesse negli anni precedenti all’entrata in vigore del decreto Semplificazioni.

Per l’esattezza la Circolare 31/E fa una distinzione più dettagliata rispetto alle tempistiche di soppressione dell’obbligo, che in effetti “riguarda:

i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto”.

Detto altrimenti, nella prima casistica rientrano i normali contribuenti (persone fisiche) che hanno appunto un periodo d’imposta compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, quindi “coincidente con l’anno solare”, mentre nella seconda rientrano ad esempio le imprese che non necessariamente hanno un periodo d’imposta che va da gennaio a dicembre. Nel primo caso, dunque, la scadenza dell’invio dell’Ire sarebbe coincisa comunque col 31 marzo 2015 (90 giorni dopo il 31 dicembre); nel secondo, invece, proprio perché l’anno d’imposta non è quello canonico e può variare a seconda del soggetto, la soppressione dell’obbligo si calcola specificatamente a partire dal 13 dicembre 2014, vale a dire per quei soggetti che avrebbero dovuto inviare la comunicazione entro il 13 dicembre 2014, scadendo proprio in quella data i 90 giorni successivi al termine del periodo d’imposta.
 
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