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Vecchi minimi addio, parte il nuovo regime forfettario
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Anno nuovo, e altrettanto si può dire per il regime forfettario sulle partite Iva. Lo stesso regime, in pratica, che era stato già introdotto lo scorso anno dalla Finanziaria 2015, e che adesso, approvata la Legge di Stabilità 2016, si rinnova su due fronti con criteri più permissivi: sia per quanto riguarda i requisiti di accesso che nell’ambito della diversificazione degli stessi benefici fiscali.
L’addio, invece, è definitivo a partire dal 1° gennaio 2016 per il vecchio regime dei minimi targato Monti, che per l’esattezza mirava a “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani” e “di coloro che perdono il lavoro”. Nella sostanza tale regime non potrà più essere scelto a partire da ora - perché abrogato -, ma per coloro i quali l’avevano già attivato alla data del 31 dicembre 2015 (dopo il 2014 è stato infatti prorogato di un anno) rimarrà valido sino alla sua naturale scadenza, vale a dire per i primi cinque anni di attività oppure fino al compimento del 35esimo anno d’età da parte del titolare della partita Iva (nel caso, appunto, allo scadere del quinto anno di attività, egli non abbia ancora compiuto 35 anni).

Andiamo allora per gradi. Il nuovo regime forfettario, di fatto in vigore dal 1° gennaio 2015, ha introdotto un meccanismo inedito per il calcolo del reddito d’impresa assoggettabile a una tassazione “forfettaria” del 15%. A questa percentuale se ne aggiunge, dal 2016, un’altra più favorevole pari al 5%, applicabile durante il primo quinquennio di attività a condizione che:
  • il contribuente in procinto di avviare l’attività non abbia esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime forfettario (ricavabili dalla tabella del comma 111 della Legge di Stabilità 2016).
Tale prelievo - che sia del 15 o 5 per cento - rappresenta l’unico adempimento fiscale a carico del contribuente, in sostituzione quindi dell’Irap, dell’Irpef (con relative addizionali) e dell’Iva (dichiarazione compresa). Per di più il contribuente viene sollevato dall’obbligo degli studi di settore. La stessa determinazione del reddito, dicevamo, avviene in maniera forfettaria, in quanto l’ammontare dell’imponibile non è costituito dai ricavi/compensi effettuati nell’arco dell’anno (quindi, per intenderci, non viene preso a riferimento il valore numerico in assoluto), ma più esattamente viene applicata sul reddito stesso una percentuale di redditività che cambia a seconda della tipologia di attività svolta. Ad esempio per i commercianti all’ingrosso e al dettaglio il coefficiente di redditività da applicare è del 40%; per le attività professionali e scientifiche verrà invece applicata una quota del 78%; mentre per il commercio ambulante di prodotti non alimentari la quota è del 54%, e così via.

Ovviamente l’accesso al regime presuppone che l’attività fiscalmente agevolata non superi, nei 12 mesi, una certa soglia di ricavi o compensi. Anche in questo caso, come per il calcolo delle percentuali sul reddito, la soglia cui fare riferimento varia in funzione della tipologia d’impresa, ed è proprio qui che interviene la prima importante novità della Finanziaria 2016, in quanto la nuova versione del regime agevolato incrementa di 10.000 euro tutte le soglie di ricavi/compensi precedentemente stabilite dalla Finanziaria di un anno fa, con un conseguente incremento della platea di potenziali beneficiari. In generale, la forbice di tolleranza è compresa tra un minimo di 30mila euro e un massimo di 50mila (nel 2015 gli estremi erano 15.000 – 40.000). Gli ambulanti, ad esempio, che commerciano con prodotti non alimentari, sono considerati “minimi” entro i 30mila euro di ricavo annuo (l’anno scorso lo erano entro i 20mila); coloro che invece svolgono un commercio ambulante con bevande e prodotti alimentari non potranno eccedere la soglia dei 40mila euro (30mila nel 2015); mentre per le attività di costruzioni e attività immobiliare la soglia è attestata sui 25mila euro (15mila nel 2015). L’unica eccezione, in positivo, è rappresentata dalle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione ecc, per le quali la soglia di accesso raddoppia, passando dai 15.000 euro del 2015 ai 30.000 del 2016.

Oltretutto, in aggiunta a queste soglie di reddito, l’applicazione del regime forfettario prevede i seguenti requisiti, rimasti identici dall’anno scorso, e cioè:
  • non bisogna aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
  • non bisogna aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.
Un’altra novità che invece decorre da quest’anno riguarda gli eventuali altri redditi percepiti dal titolare della partita Iva. In pratica fino al 31 dicembre 2015 la strada del regime forfettario è stata preclusa a quelle persone che nell’anno precedente avessero conseguito redditi d’impresa più alti rispetto ad eventuali altri redditi da lavoro dipendente o assimilato. Tuttavia, la verifica di tale situazione non sarebbe stata necessaria qualora il rapporto di lavoro dipendente fosse cessato oppure la somma di tutti i redditi percepiti (attività autonoma + lavoro dipendente) non avesse superato la soglia dei 20mila euro. Ora, la nuova Legge di Stabilità 2016 ha abolito tale impostazione, introducendo però l’impossibilità di aderire al regime forfettario per quei titolari di partita Iva che abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (se ad esempio un lavoratore dipendente il cui reddito annuo si attesta sui 12mila euro, dovesse decidere, al tempo stesso, di svolgere un’attività autonoma, egli potrebbe comunque accedere al regime forfettario 2016).

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