Area Documentazione
Login / Logout
Domande di contributo per l’edilizia abitativa agevolata.
PDF Stampa E-mail
La Giunta Provinciale, con Delibera n. 2243 del 15 dicembre 2014, ha approvato le disposizioni attuative in materia di Edilizia Abitativa Agevolata per gli anni 2015 - 2018.

Le disposizioni riguardano la concessione di contributi a favore di giovani coppie e nubendi nonché di cooperative edilizie per interventi di acquisto, acquisto e risanamento o risanamento della prima casa di abitazione. Sono, quindi, esclusi gli interventi di “nuova costruzione”.
Sono considerate “giovani coppie” quelle che, alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande (7 gennaio 2015-2016-2017-2018):
  • risultano aver contratto matrimonio da non più di cinque anni, purché entrambi i coniugi non abbiano un’età superiore a 45 anni;
  • risultano essere conviventi more uxorio che convivono stabilmente da non più di cinque anni (residenza anagrafica), purché entrambi i conviventi non abbiano un’età superiore a 45 anni.

Sono considerati “nubendi” i soggetti che dichiarano in domanda di voler contrarre matrimonio purché entrambi, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande (7 gennaio 2015-2016-2017-2018), non abbiano un’età superiore a 45 anni.

E’ definita “prima casa di abitazione” l’alloggio nel quale il richiedente ed il proprio nucleo familiare abbia o intenda portare la residenza anagrafica e che tale alloggio costituisca l’unica proprietà idonea del medesimo nucleo.

Le domande devono essere presentate dal 7 gennaio al 7 marzo di ogni anno alla Comunità o al Territorio Val d’Adige che abbia la competenza territoriale rispetto all’ubicazione dell’abitazione oggetto della domanda di contributo. E’ consentita la presentazione di non più di due domande su tutto il territorio provinciale.

Possono accedere alle agevolazioni i cittadini italiani o di uno dei paesi EU che:
  • sono residenti in provincia di Trento da almeno 2 anni in via continuativa o lo sono stati per un periodo complessivo, anche se non continuativo, di almeno 10 anni;
  • non sono proprietari di altra unità abitativa con rendita catastale rivalutata superiore a € 120,00 (escluse le quote di proprietà indivisa derivanti da successione);
  • non hanno beneficiato di contributi in materia di edilizia abitativa.
Sono ammessi a contributo gli interventi di:
  • acquisto e acquisto-risanamento per i quali, alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, non sia stato stipulato il contratto di compravendita;
  • risanamento per i quali, alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori o la comunicazione di manutenzione straordinaria al comune.
Nel caso di ristrutturazione, quando la proprietà sarà oggetto di donazione da parte dei genitori ai figli, non è necessario che il figlio risulti essere proprietario alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda, ma è sufficiente che lo sia prima della concessione del contributo.

L’agevolazione consiste in contributi in conto interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti con banche convenzionate per la durata massima di 20 anni.

La valutazione viene fatta in base all’Indicatore ICEF. Possono fare richiesta di contributo solo i nuclei familiari “destinatari dell’alloggio” che hanno un indicatore ICEF uguale o superiore a 0,13 ed uguale o inferiore a 0,45.

Parametri per la determinazione dell’ICEF.

Nucleo familiare.
Il nucleo familiare di riferimento per la valutazione della condizione economica è quello destinatario dell’alloggio, indicato nella domanda e comprovato in sede di verifica finale dalla certificazione anagrafica.

Periodo di riferimento del reddito e del patrimonio.
Per la determinazione dell’ICEF saranno presi in considerazione reddito e patrimonio del secondo anno precedente la presentazione della domanda (da gennaio a marzo 2015 si prenderanno, quindi, in considerazione reddito e patrimonio 2013).

Valutazione del patrimonio.
Relativamente alla valutazione del patrimonio, si segnalano le seguenti particolarità:
  • il valore dell’alloggio oggetto di agevolazione è escluso dalla condizione economica familiare;
  • nella valutazione del patrimonio mobiliare non si considera l’importo, fino all’ammontare massimo del finanziamento bancario concesso al/ai beneficiario/i e accreditato allo/agli stesso/i dall’istituto di credito purché risulti da dichiarazione dell’istituto stesso che il finanziamento è destinato alla realizzazione dell’intervento oggetto di domanda di contributo.
 
< Prec.   Pros. >